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Diritto delle Armi · Guida pratica

Smarrimento e furto

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Verificato da: Redazione iltiratore.eu — Ultima verifica normativa: 13/09/2026 — Fonti: normativa vigente e fonti istituzionali ufficiali. Verifica sempre il testo vigente su Normattiva prima di agire; non sostituisce consulenza legale.

Territorio
Italia
Materia
Smarrimento e furto
Riferimento normativo
Art. 20, Legge 18 aprile 1975, n. 110
Data di verifica
13/09/2026
Sintesi
In caso di smarrimento o furto di armi, parti di esse o materie esplodenti, la denuncia va fatta immediatamente (non entro un termine fisso di ore) all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al comando dei Carabinieri più vicino.
Nota
Il termine "immediata" (non 72 ore) è stato confermato dal titolare del sito l'08/08/2026 su 5 fonti indipendenti con testo identico, risolvendo una discrepanza emersa nella prima ricerca — diverse fonti secondarie riportavano erroneamente "72 ore" per analogia con la denuncia di detenzione (art. 38 TULPS, vedi guida dedicata), termine che non risulta invece testuale in questo articolo. Contenuto riconfermato da Franco Filosa il 13/09/2026, nessuna modifica normativa intervenuta.
ⓘ Contenuto redatto sulla base di fonti pubbliche indicate sopra, non da una consulenza legale diretta. Per una decisione che ti riguarda, verifica sempre il testo consolidato su Normattiva o rivolgiti a un avvocato/consulente abilitato in materia di armi.