Territorio
Italia
Materia
Moderatori di suono
Fonte ufficiale
Riferimento normativo
Art. 2, comma 2, Legge 18 aprile 1975, n. 110; art. 21, Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (uso venatorio)
Data di verifica
13/09/2026
Sintesi
In Italia la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di dispositivi progettati per attenuare il rumore dello sparo (moderatori di suono, silenziatori) sono vietate per i privati cittadini — riservate esclusivamente a Forze Armate e Corpi armati dello Stato. Il divieto vale sia per le armi da fuoco comuni sia per le armi ad aria o gas compressi. Per l'uso venatorio, il divieto è confermato anche dall'art. 21 della Legge 157/1992.
Nota
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 3521/2024) ha ribadito che i moderatori restano "parte di arma" anche dopo che il D.Lgs. 104/2018 li ha esclusi dall'elenco delle parti essenziali — la loro detenzione irregolare resta quindi punibile penalmente (fonte: all4shooters.com). Contenuto fornito da Franco Filosa (redattore del sito) il 13/09/2026, verificato contro le fonti primarie citate.
ⓘ Contenuto redatto sulla base di fonti pubbliche indicate sopra, non da una consulenza legale diretta. Per una decisione che ti riguarda, verifica sempre il testo consolidato su Normattiva o rivolgiti a un avvocato/consulente abilitato in materia di armi.