Territorio
Italia
Materia
Detenzione e denuncia
Fonte ufficiale
Riferimento normativo
Art. 38 TULPS (R.D. 773/1931)
Data di verifica
13/09/2026
Sintesi
Chi acquisisce la disponibilità di un'arma, munizioni o materie esplodenti deve farne denuncia all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza (o, in mancanza, ai Carabinieri) entro 72 ore. La denuncia va ripetuta ogni volta che l'arma viene trasferita in un luogo diverso da quello indicato nella denuncia precedente.
Nota
La soglia di capacità dei caricatori oltre la quale scatterebbe comunque l'obbligo di denuncia (indicativamente >10 colpi per armi lunghe, >20 per armi corte) è riportata da fonte istituzionale ma non è stata incrociata in questa verifica con il testo consolidato aggiornato — da confermare separatamente prima di farvi affidamento per un caso specifico. Contenuto riconfermato da Franco Filosa il 13/09/2026, nessuna modifica normativa intervenuta.
ⓘ Contenuto redatto sulla base di fonti pubbliche indicate sopra, non da una consulenza legale diretta. Per una decisione che ti riguarda, verifica sempre il testo consolidato su Normattiva o rivolgiti a un avvocato/consulente abilitato in materia di armi.